Art. 4.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere alle detrazioni previste dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, le persone fisiche che:

          a) hanno un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentacinque anni ovvero che sono sottoposte a un sistema pensionistico a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale inquadrabile come sistema contributivo o come sistema misto;

          b) che risiedono da almeno cinque anni nel territorio nazionale;

          c) che non sono proprietarie di un altro immobile sull'intero territorio nazionale;

          d) che hanno effettuato l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo;

          e) che sono in possesso di contratti di mutuo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui piano di ammortamento della quota capitale non supera i trenta anni.

      2. Non possono accedere alle detrazioni previste dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, le persone

 

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fisiche che hanno effettuato l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

          a) dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado;

          b) a seguito di dismissione del patrimonio immobiliare di enti o di fondi immobiliari nel caso in cui la transazione avvenga a un prezzo agevolato e non di mercato.